domenica 13 novembre 2016

Come creare calendari condivisi con Google Calendar per la prenotazioni delle aule

In questa terza puntata dedicata alle Google Apps For Education (adesso Google Suite for Edu), Jessica Redeghieri illustra come creare dei calendari utilizzando il servizio Google Calendar. La prenotazione di laboratori/aule è sempre un'attività complicata. Grazie a Google Calendar e alle Google Apps for Education è possibile creare calendari condivisi modificabili per facilitare le prenotazioni delle aule multimediali, video, etc.
Ricordiamo che con l'espressione Google Apps For Education si intende una serie di servizi che Google offre alle scuole, per migliorare la collaborazione amministrativa e didattica. Le scuole hanno a disposizione indirizzi email illimitati sul dominio scelto e ciascun utente ha a disposizione uno spazio Drive senza alcuna limitazione.


sabato 12 novembre 2016

MOBILITA' 2017 – Le regole nuove varranno anche per i “vecchi” docenti


Mobilità 2017 cambiano le regole e valgono per tutti
La riforma de “la buona scuola” ha rivisto l’impostazione della scuola modificandone alcuni aspetti fondamentali. Fra questi la mobilità.
Mobilità 2017: cambia anche il sistema dei punteggi maturati negli anni che permettevano di avere la precedenza su chi avesse un’anzianità di servizio minore e quindi raggiungere la sede di servizio desiderata.
Dal prossimo anno chi farà domanda di trasferimento dovrà fare i conti con gli ambiti territoriali e con la chiamata diretta.
I sindacati sono al lavoro nella speranza di ottenere una derego così come è avvenuto per la mobilità 2016 dove i “vecchi” docenti di ruolo hanno potuto far valere le vecchie regole.
Dal recente incontro con il MIUR l’orientamento per il prossimo anno, il 2017, sembra quello di confermare quanto previsto dalla legge 107/15.
Pertanto, i trasferimenti e i passaggi non avverranno più su sede, ma su ambito.

Mobilità 2017: i punteggi maturati (anzianità di servizio) a cosa varranno?
Secondo la legge 107/15 dal prossimo anno tutti i docenti perderanno in via definitiva la possibilità di conservare il diritto alla titolarità nella nuova sede di destinazione.
La mobilità 2017 – salvo deroghe dell’ultima ora – avverrà solo ed esclusivamente fra ambiti e il punteggio maturato varrà solo per il “raggiungimento” dell’ambito, ma nnon della sede quest’ultima sarà raggiunta solo attraverso la chiamata diretta.
Qual è la nuova procedura della mobilità 2017?
In soldoni: se il docente X è intenzinato a trasferirsi nell’ambito Y perchè vorrebbe come sede la scuola Z, dovrà fare domanda per l’ambito Y se questa sarà accolta dovrà mandare il curriculum alla scuola ZIl dirigente lo valuterà e se sarà idoneo predisporrà il contratto di tre anni al docente.

Ci sono ancora margini di trattativa?
L’unica possibilità che il MIUR ha concesso ai sindacati è quella di contrattualizzare almeno la definizione dei criteri generali ai quali dovrebbero attenersi i presidi per scegliere i docenti che tuttavia non potrà prescindere dalla legge 107/15.
Giova ricordare cge il comma 196 della stessa legge prevede che “sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.

La card da 500 euro diventa borsellino elettronico: dal 1° dicembre acquisti presso enti accreditati

Dal 1° dicembre arriva l’attesa card che permetterà a 740mila insegnanti di ruolo di fruire dei 500 euro per le spese d'aggiornamento professionale previste dalla Legge 107/15.

La novità sul nuovo sistema di erogazione del bonus annuale è stata confermata dal Miur, attraverso un comunicato emesso nella serata del 12 novembre, nel quale si parla dell’introduzione di un vero e proprio ‘borsellino elettronico’: perchè la somma, che nella sua prima erogazione, lo scorso anno, è stata assegnata eccezionalmente con accredito sullo stipendio, dal prossimo 1° dicembre si potrà quindi fruire per via telematica.

In questo modo, che il nuovo sistema che parte quest’anno, verrà consentito ai docenti di utilizzare uno strumento elettronico per effettuare e tenere sotto controlli i pagamenti effettuati. E alle scuole di essere alleggerite dalla burocrazia e dalle procedure di rendicontazione, che quest’anno hanno procrastinato la scadenza della consegna dei resoconti di ogni istituto al 15 ottobre scorso.

l problema, che farà discutere, perché la legge non indicava “buchi” temporali nella fruizione dei corsi di aggiornamento o nell’acquisto di strumenti/eventi di aggiornamento, è che il Miur ha ufficializzato che “sarà possibile spendere i 500 euro a partire dall’attivazione della Carta”.

L’applicazione web “Carta del Docente”, spiegano da Viale Trastevere, sarà disponibile all’indirizzo  www.cartadeldocente.istruzione.it entro il 30 novembre (quindi al momento ancora non attivo).

Attraverso l’applicazione sarà possibile effettuare acquisti presso gli esercenti ed enti accreditati a vendere i beni e i servizi che rientrano nelle categorie previste dalla norma.

Ogni docente, utilizzando l’applicazione, potrà generare direttamente dei “Buoni di spesa” per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale per:

-         l’acquisto di  pubblicazioni  e  di  riviste  utili all'aggiornamento  professionale; 
-         l'acquisto di   hardware   e software; 
-         l'iscrizione a corsi per attività di  aggiornamento  e di qualificazione delle  competenze  professionali,  svolti  da  enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione; 
-         l’iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale; 
-         l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;  
-         l’acquisto di biglietti di musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; 
-         iniziative  coerenti  con  le   attività   individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.

I buoni di spesa generati dai docenti daranno diritto ad ottenere il bene o il servizio presso gli esercenti autorizzati con la semplice esibizione.

Per l’utilizzo della “Carta del Docente” – spiega ancora il Miur - sarà necessario ottenere l’identità digitale SPID presso uno dei gestori accreditati (http://www.spid.gov.it/richiedi-spid) e successivamente ci si potrà registrare sull’applicazione. L’acquisizione delle credenziali SPID si può fare sin da ora. Si tratta di un codice unico che consentirà di accedere, con un'unica username e un’unica password, ad un numero considerevole e sempre crescente di servizi pubblici (http://www.spid.gov.it/servizi).
Il nuovo sistema che parte quest’anno consentirà ai docenti di avere uno strumento elettronico per effettuare e tenere sotto controlli i pagamenti. E alle scuole di essere alleggerite dalla burocrazia e dalle procedure di rendicontazione. Sarà possibile spendere i 500 euro a partire dall’attivazione della Carta.

venerdì 11 novembre 2016

FORMAZIONE DOCENTI USB: attenti ai 500 euro e chiedere di svolgerla in orario di servizio, come prevede il contratto


USB – Il 3 ottobre, il MIUR ha reso noto il Piano Nazionale di Formazione per i docenti.
Da quella data riceviamo continue richieste di chiarimento da colleghi preoccupati di quello che tale piano può comportare, anche e soprattutto perché i Dirigenti Scolastici stanno operando pressioni sui Collegi Docenti per approvare piani di Formazione di Istituto, facendo leva sul fatto che il Piano emanato dal Ministro prevede l’obbligatorietà della formazione, senza dare alcuna chiara indicazione sulla quantità di ore obbligatorie che ogni docente dovrebbe frequentare. Il motto dei dirigenti è: meglio portarsi avanti che rischiare di trovarsi impreparati!
L’argomento e il Piano in questione meritano ben altro tipo di approfondimento – stiamo già predisponendo la seconda parte del documento presentato al MIUR per l’incontro dell’8 Novembre, quella su Formazione obbligatoria e Alternanza scuola-lavoro, i due pilastri ideologici della 107 –  ma forse vale la pena di fare alcune osservazioni preliminari e dare alcune indicazioni operative ai colleghi per potersi difendere da quello che sembra configurarsi come un vero e proprio attacco alla libertà di insegnamento:
  1. Il piano è calato dall’alto del Ministero sui docenti, senza alcuna chiamata in causa di chi la scuola la vive e la fa ogni giorno. A giustificazione di questa pratica scorretta, si utilizzano i dati raccolti dai portofolio dei neoassunti degli ultimi anni, ovvero dati che siamo stati obbligati a fornire e che non sapevamo sarebbero utilizzati in questo modo;
  2. Il piano definisce in modo autoritario ed estremamente burocratico quali siano gli ambiti di formazione, che devono rispondere alle priorità nazionali (lingue, competenze digitali, inclusione e integrazione, didattica per competenze, autonomia), ma anche a quelle delle singole scuole o delle reti di scuole (in base ai piani di miglioramento) e infine a quelle di ogni singolo docente. È evidente che pensare di mettere d’accordo tutte queste istanze, risulterà estremamente difficile. Il risultato sarà l’imposizione dei percorsi formativi e degli enti presso i quali svolgerli, da pagare con i 500 €, configurando una “partita di giro”, i cui elementi corruttivi crediamo siano chiari a tutti.
  3. Nel piano, le discipline appaiono assolutamente in secondo piano, mentre grande rilievo assumono tutti gli aspetti collaterali, metodologici e tecnici, sempre e ancora nella direzione di renderci ottimi tecnici della didattica, ma non docenti che formano menti e spiriti critici;
  4. Il piano è strettamente collegato alla raccolta dei portfolio formativi del corpo docente, ovvero va ancora e sempre nella direzione di una aziendalizzazione e di una sorta di schedatura del corpo docente: quali percorsi e perché dovrebbero valere più di altri? Come saranno utilizzati i dati raccolti su ognuno di noi? Evidentemente si stabilirà una relazione fra percorsi formativi e progressioni di carriera.
  5. Il piano non riporta in alcun passaggio un’indicazione chiara della consistenza di questi percorsi formativi obbligatori. Le ultimissime indiscrezioni parlano di obbligatorietà sui percorsi ma non sul numero di ore.
In un contesto così ambiguo e autoritario ci sentiamo di indicare come unica strada la resistenza verso l’applicazione di tale piano. In questo senso consigliamo a tutti di non deliberare alcun Piano Formativo, tanto meno obbligatorio, nel corso dei collegi docenti e di attendere i decreti attuativi che si spera possano chiarire meglio questa situazione che si profila come l’ennesima imposizione dall’alto su un corpo di lavoratori già provato ed oberato.
A tal proposito ricordiamo che quella in oggetto è materia di contrattazione nazionale e che solo il contratto stabilisce in che termini e modalità un docente si debba formare, ma anche che la libertà di insegnamento prevista dalla Costituzione ci permette “ancora” di scegliere come, dove e quando vogliamo formarci.
Per concludere: in alcune scuole in cui sono presenti nostre RSU stiamo cercando di affrontare la questione in maniera più attiva, indirizzando il collegio verso percorsi di formazione in grado di ribaltare senso, metodi, strumenti della formazione, in una direzione critica rispetto alla scuola delle competenze. Stiamo premendo perché questi percorsi si svolgano in orario di servizio, così come oggi prevede il contratto. Lo stiamo infine facendo nell’ottica dell’autoformazione dei lavoratori della scuola, accettando il terreno di scontro che si sta profilando con l’imposizione di modelli standardizzati di insegnamento.
Siamo a disposizione di chiunque voglia provare ad aprire nella propria scuola questa importante discussione. Oggi meno che mai è pensabile che la ripresa di un ruolo di emancipazione della scuola in Italia possa passare da insegnanti deboli contrattualmente e culturalmente. La difesa dei diritti deve andare di pari passo con lo sviluppo di un pensiero in grado di rompere con il modello di modernizzazione distorto che l’«Europa della Conoscenza» vuole imporre da più di vent’anni

LA DEMATERIALIZZAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO: firme elettroniche e firma digitale. Entro il 12 dicembre “addio” al cartaceo




Perché la dematerializzazione è importante anche in ambito scolastico? E, soprattutto, quali sono i vantaggi?
Il traguardo raggiunto dopo un lungo percorso racchiude una serie di vantaggi, soprattutto in ambito amministrativo: dati coerenti, raggiungibili che non vengono duplicati, razionalizzazione delle risorse strumentali(consumo di carta, di inchiostro, ecc.), comunicazioni immediate ed efficaci, ottimizzazione delle risorse umane a disposizione con la conseguenza di un’attività lavorativa più efficiente ed efficace.
Ma cosa vuol dire applicare la dematerializzazione alla realtà scolastica?
Applicarla significa occuparsi di una molteplicità di temi: il protocollo informatico, la conservazione digitale dei documenti, il registro elettronico, il portfolio elettronico dello studente, la firma digitale, ecc. Dematerializzazione non vuol dire soltanto dotarsi e utilizzare strumenti informatici, ma significa soprattutto rivedere i processi, i flussi di lavoro e le diverse attività.
Il traguardo di questo lungo percorso, durato 16 anni, porterà ad un nuovo volto dell’attività e dei servizi della pubblica amministrazione e di tutte quelle risorse umane che lavorando alacremente ci hanno creduto e hanno fermamente voluto questo processo di cambiamento.
Scendiamo nel dettaglio
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 – TUDA (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il successivo decreto legislativo n. 82/2005 – CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), i vari decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti negli ultimi anni, offrono una panoramica a trecentosessanta gradi intorno a una questione di rilevante importanza per tutti coloro i quali operano nella Pubblica Amministrazione e per gli operatori dell’Amministrazione Scolastica.
Il tutto si racchiude in un’unica parola “Dematerializzazione”, che rientra come finalità, anche in quella del “controllo di regolarità amministrativa e contabile sui documenti amministrativi informatici”.
Il 10 agosto scorso il Consiglio dei Ministri ha posticipato dal 12 agosto al 12 dicembre 2016 il termine ultimo entro cui tutta la Pubblica Amministrazione dovrà dire “addio” al cartaceo, al cosiddetto “analogico”.
Pertanto non sarà più possibile produrre e trasmettere atti cartacei tra uffici delle pubbliche amministrazioni. Sarà necessario gestire tutti i documenti in modalità digitale e non per ultimo la “firma”.
Nel dettaglio, non tralasciando di distinguere tra firme elettroniche e firma digitale, le 4 tipologie di firma definite nel CAD:
1) La firma elettronica (art. 1, c. 1, lett. q) è l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica. La firma elettronica quindi può consistere semplicemente nell’inserimento di una User Id e di una Password, serve pertanto ad autenticare e non a sottoscrivere. Ad esempio l’accesso che ciascun operatore effettua al registro di protocollo informatico o alla posta elettronica ordinaria – PEO, si può considerare una firma elettronica.
2) La firma elettronica avanzata (art. 1, c. 1, lett. q bis) è legata al documento, tant’è che se il documento viene modificato è nella firma stessa che viene segnalata tale manomissione, poiché la firma non corrisponde più a quel documento. Viene definita nel CAD come “l’insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”.
3) La firma elettronica qualificata (art. 1, c. 1, lett. r) è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.
4) La firma digitale (art. 1, c. 1, lett.s) è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
La firma digitale è l’equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta. Il suo scopo è permettere lo scambio di documenti in rete con piena validità legale, garantendo l’integrità, l’autenticità e la non ripudiabilità del documento elettronico sulla quale è apposta.
Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di Società e Pubbliche Amministrazioni. Per farlo è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati,  soggetti autorizzati dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID al rilascio di dispositivi per la firma digitale dei documenti informatici, che garantiscono l’identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale attraverso un processo di riconoscimento; questo è un requisito fondamentale.
La crittografia serve a cifrare il documento e quindi a renderlo non intellegibile a chi non possiede gli strumenti per decifrarlo (ovvero la chiave pubblica asimmetrica a quella privata) e a certificare l’autenticità (provenienza di chi afferma di esserne l’autore) e l’integrità (quindi la non manomissione) di quel documento sottoscritto.
La firma digitale, pertanto, per garantire i requisiti richiesti dalla normativa deve essere basata su un certificato di firma qualificato e certificato, cioè rilasciato dal certificatore che compie un’operazione d’identificazione con il soggetto richiedente la firma digitale.
Dott.ssa Francesca Amato
Funzionario USR Calabria
Responsabile Vicario GE.DOC.